Cari, come promesso vi aggiorno almeno per quello che ho studiato e letto sul nuovo Codice degli Appalti.
Fino al 18 aprile di certo ci saranno ulteriori sviluppi, in ogni caso riporto qui un paio di aspetti che credo potrebbero essere di interesse per gli archeologi.
Punto primo. Si “stringerà” sulle varianti in corso d’opera. L’art. 1 comma ee della delega prevede che ogni variazione in corso d’opera, cioè successiva all’aggiudicazione e all’inizio dei lavori, debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste ed imprevedibili. Deve essere debitamente autorizzata dal RUP e l’amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo iniziale originale. Il RUP nel caso in cui tali varianti si rendano necessarie dovrà risponderne, tra le altre cose dimostrando la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna lavori, esprimendosi in ordine alla prevedibilità o meno della situazione causa della variante nella fase di progettazione, valutando la completezza e l’adeguatezza di dati, accertamenti preliminari, sondaggi, studi interdisciplinari, prove, ricerche.
Io ritengo che magari si delinea la possibilità di far emergere, ora più che mai, la necessità di una maggiore apertura e di una più rapida pubblicazione dei dati archeologici custoditi negli archivi degli enti pubblici proprio come contributo ineliminabile ad una progettazione di qualità, dal momento che sono indispensabili per la più rapida implementazione di carte archeologiche (non voglio ora approfondire la questione terminologica tra carte del rischio, del potenziale etc… ci siamo capiti!) che soprattutto per le aree ad alta densità come quelle urbane possono dare un contributo in questo senso.
Inoltre per quanto riguarda in genere le imprese archeologiche, che immagino essere tutte PMI (non so, non ho mai letto dati in questo senso) le legge delega ha deciso di rafforzare la promozione e l’accesso alle procedure di gara per le piccole e medie imprese (cosa già avviata con la suddivisione degli appalti in lotti, l’ammissione delle ATI, illeggitimità dei ciriteri di selezione che fissano limiti di partecipazione connessi al fatturato aziendale…). Si impone ora il divieto di “aggregaziona artificiosa degli appalti”, per precludere la concentrazione in un unico appalto di prestazioni totalmente diverse. Ho supposto quindi, ma non me ne intendo, che potrebbero aumentare bandi per gare destinati nello specifico a Categoria OS 25.
Non so se ho scritto cose sensate, se dovessi intercettare notizie più specifiche sugli articoli 95 e 96 lo posto qui.